Coronavirus e consumatori. Sui rimborsi per gli eventi annullati il Governo sia chiaro

Il decreto legge di prossima emanazione, contenente le misure economiche urgenti per far fronte alla pandemia COVID19, dovrebbe riguardare anche il rimborso dei biglietti per eventi, spettacoli, concerti e musei annullati o rinviati.

Stando a quanto riportano gli organi di stampa, sembra che si voglia “seguire” la linea già adottata per pacchetti turistici, viaggi e trasporti con il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 che prevede la possibilità di chiedere ed ottenere il rimborso oppure un voucher da utilizzare entro un anno.

Già il codice civile prevede che, in caso la prestazione sia diventata impossibile, chi ha ricevuto il pagamento deve restituirlo. Non riteniamo quindi necessario un intervento normativo apposito che peraltro rischia di ingenerare confusione.

Il rischio è che gli organizzatori interpretino la norma ritenendo di poter decidere unilateralmente di emettere un voucher anziché rimborsare il prezzo, quindi quella norma pensata per facilitare cittadini e consumatore finirebbe per creare ostacoli al rimborso, incomprensioni e contenziosi.

Se invece il fine della norma fosse esattamente quello di tutelare le società a danno dei consumatori – autorizzando le prime a non restituire gli importi – saremmo profondamente contrari perchè si tratterebbe di obbligare un privato (il cittadino) a tutelare con il proprio denaro un altro privato (le società organizzatrici).

E avrebbe ben poco senso una simile norma in un decreto il cui primo scopo è aiutare economicamente i cittadini.

Chiediamo quindi al Governo che, al contrario, colga l’occasione di questo decreto legge per essere più chiaro sia con riferimento ai viaggi già disciplinati dal decreto 9/2020 sia con riferimento ai biglietti acquistati per eventi annullati, specificando che si applica l’art. 1463 del codice civile e dettando – semmai questo sì è opportuno – tempi certi entro i quali le restituzioni debbono avvenire.