Leggo – Caso Mary Poppins, Emmanuela Bertucci: «In questi casi è l’organizzazione a dover risarcire»

Quando:
20 Febbraio 2020@14:11–15:11
2020-02-20T14:11:00+01:00
2020-02-20T15:11:00+01:00

Intervista su Leggo

Emmanuela Bertucci di Aduc, in casi come questi, a chi spetta fornire il rimborso?
«Siti come Ticketone costituiscono solo degli intermediari, mentre il rimborso spetta all’organizzatore, che deve dare indicazioni sulla procedura e fornire la somma necessaria. In questo caso, il ritardo potrebbe essere un problema momentaneo di liquidità, anche se, visto il tempo trascorso, è possibile che le risorse non ci siano».

Cosa può fare il consumatore per cercare di ottenere il risarcimento?
«La prima mossa è inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno a entrambi gli enti chiedendo indietro i soldi. C’è poi la possibilità di fare causa e vincerla, ma se l’organizzatore non ha i fondi, rischio di ritrovarmi con una sentenza ineseguibile».

Quale potrebbe essere la conseguenza peggiore per episodi come questo?
«Se i consumatori iniziassero a temere la possibilità di perdere il biglietto senza rimborso, ciò potrebbe portare a un calo sensibile nel mercato dei biglietti acquistati online».