Residenze Sanitarie Assistenziali. Nuovo ISEE cassato dal TAR Lazio ma le sentenze restano inattuate. Come difendersi


 Il nuovo ISEE, introdotto con DPCM n. 159 del 3 dicembre 2013 e in vigore da gennaio 2015, e’ gia’ stato cassato dal TAR Lazio a poco piu’ di un mese dalla sua entrata in vigore. Il Tribunale Amministrativo infatti, con tre sentenze del 11 febbraio 2015 (Sez. I, n. 2454/15, n. 2458/15 e n. 2459/15), ne ha annullato alcune norme, modificando la base di calcolo dell’ISEE per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, fra le quale rientrano le prestazioni di degenza in RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) per persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti.

Il TAR Lazio ha escluso che, per queste prestazioni, possano essere computati nel calcolo dell’ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche non imponibili ai fini IRPEF (fra cui indennita’ di accompagnamento, pensione sociale, pensione di invalidita’, indennità e assegni riservati agli invalidi civili, ciechi, sordi ecc.) poiche’ non costituiscono reddito, incremento di ricchezza, ma sono emolumenti riconosciuti e corrisposti per aiutare l’utenza a far fronte economicamente a situazioni di disabilita’ e fragilita’.

Ancora, il Tar Lazio ha aumentato la franchigia per le persone non autosufficienti, livellandola a quella riconosciuta ai minorenni. Di conseguenza,il nuovo ISEE si deve calcolare con riferimento alla porzione di reddito che eccede i 9.500 euro l’anno, e solo su quella.

 

L’impatto delle sentenze TAR Lazio sul nuovo ISEE

Le tre sentenze sono immediatamente esecutive (quindi devono essere immediatamente eseguite ed osservate dall’INPS, dai Comuni, dal Ministero del Lavoro, dalla Presidenza del Consiglio) e favoriscono gran parte dell’utenza, poiche’ hanno come effetto di diminuire il valore finale dell’ISEE per l’accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, e conseguentemente aumentare in misura di molto maggiore rispetto al passato la contribuzione economica comunale ai servizi resi. Se si considera infatti che gran parte delle persone ultrassesantacinquenni non autosufficienti percepisce esclusivamente la pensione minima sociale e l’indennita’ di accompagnamento, emolumenti che per l’effetto delle sentenze TAR non possono essere computati, e che in ogni caso va applicata una franchigia di 9.500,00 sui redditi prodotti, ne consegue che il nuovo ISEE che ne derivera’ sara’ spesso pari o prossimo allo zero, con conseguente coinvolgimento economico del Comune di residenza per larga parte della quota sociale.

Morale della favola, un bel problema per i Comuni, che in applicazione della normativa per come oggi vigente (decreto ISEE come modificato dal TAR Lazio), dovrebbero contribuire economicamente in misura di molto maggiore rispetto al passato.
Il condizionale e’ d’obbligo, perche’ le sentenze sono rimaste fino ad oggi – illegittimamente – lettera morta, inapplicate.

Le sentenze del TAR Lazio sono immediatamente esecutive MA i sistemi informatici dell’INPS sono settati secondo le “vecchie” regole. Quindi i cittadini che richiedono e ottengonoil nuovo ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria hanno in mano una dichiarazione illegittima ed errata.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha annunciato di aver presentato appello al Consiglio di Stato, chiedendo che in attesa della decisione definitiva sospenda l’esecutivita’ delle sentenze.

Con la mancata esecuzione delle sentenze in attesa di una pronuncia del Consiglio di Stato, il “problema dell’ISEE” – che per i Comuni rischia di essere una questione di non poco conto – viene nel frattempo riversato sulle spalle, e nelle tasche, degli utenti.

 

Cosa fare? Come chiedere allora la determinazione (o la rideterminazione) della quota sociale posta a carico dell’utente in base al nuovo ISEE dal 2015?

Il nostro consiglio e’ di presentare la richiesta di determinazione o rideterminazione della quota al Comune (art. 10, comma 6, DPCM 159/2013) fornendo loro la DSU (e non quindi rivolgendosi ai CAF o all’INPS) senza indicare i redditi non imponibili ai fini Irpef, specificando espressamente, in una separata istanza allegata alla richiesta, che ai fini della determinazione della quota sociale l’ISEE dovra’ essere calcolato secondo la vigente disciplina normativa, ovverosia secondo quanto previsto dal DPCM n. 159 del 3 dicembre 2013 come modificato dalle sentenze del TAR Lazio, Sez. I, n. 2454/15, n. 2458/15 e n. 2459/15, e chiarendo che nel caso in cui i sistemi informatici dell’INPS calcolassero illegittimamente l’ISEE sara’ onere dell’amministrazione provvedere al corretto ricalcolo disapplicando l’ISEE illegittimamente fornito dall’INPS.

(Gia’ pubblicato in ADUC)