Rette per Residenze Sanitarie Assistenziali e ISEE: chi paga?


L’ultimo regolamento ISEE, in vigore dal 2 gennaio 2015, ha rivoluzionato – negativamente per gli utenti – la materia della determinazione delle quote sociali per la degenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) delle persone ultrasessantacinquenni anziane non autosufficienti e per i disabili gravi.

La nuova disciplina prevede infatti espressamente che la determinazione della quota sociale avvenga sulla base del reddito dell’assistito e del reddito dei figli, anche se non conviventi. Di conseguenza, l’utente con un ISEE di – poniamo – 7.000 euro annui si vedrà addebitata la quota sociale di 18.000,00 euro annui, poiché al suo reddito personale vengono, virtualmente e fittiziamente, aggiunti i redditi dei figli.

Ma chi paga gli 11.000,00 euro di differenza di cui all’esempio?
I figli della persona assistita sono “civilmente obbligati a pagare” la retta per le Residenze Sanitarie Assistenziali?
I figli sono obbligati a sottoscrivere dichiarazioni di impegno al pagamento come richiesto dalle strutture?
I comuni sono tenuti al pagamento della quota sociale in caso di incapienza patrimoniale dell’utente?
VALIDITA’ DEGLI IMPEGNI AL PAGAMENTO

Spesso, al momento dell’ingresso nella struttura viene sottoposto alla firma dei figli dell’assistito un impegno al pagamento (sotto forma di dichiarazione unilaterale, o di “contratto di ospitalità”), nonostante l’inserimentonelle Residenze Sanitarie Assistenziali sia avvenuto per il tramite dei servizi sociali comunali o ASL. Si tratta di impegni al pagamento della quota sociale a carico dell’utente, per un importo determinato ma suscettibile di aumenti e, soprattutto, a tempo determinato.

Salvo rare eccezioni, la firma di questo impegno viene prospettata come indispensabile per l’ammissione in struttura, oltre che doverosa per legge poichè i figli sono “tenuti agli alimenti”, e dunque “sarebbero” tenuti a firmare.

Questi documenti, in buona sostanza (a prescindere dalla qualificazione giuridica che se ne voglia dare, contratti di fideiussione omnibus, contratti/dichiarazioni unilaterali a favore di terzi, contratti di espromissione o altro ancora), impegnano chi firma al pagamento delle rette di degenza a tempo indeterminato e solitamente vengono firmati tutt’altro che liberamente e consapevolmente.

Non si tratta cioè di un volontario impegno a garantire/pagare un debito altrui, ma di una firma apposta poichè si ritiene (erroneamente) di esservi tenuti per legge, salvo poi scoprire che così non è.

In questi casi è allora sempre consigliabile inviare alla struttura una lettera a mezzo raccomandata AR con la quale si comunica la propria volontà di risolvere/recedere/revocare l’impegno economico.

La sola revoca dell’impegno potrebbe però non essere sufficiente, poichè la struttura potrebbe non tenerne conto e chiedere comunque l’emissione di un decreto ingiuntivo, per le quote sociali non pagate dall’assistito, nei confronti di chi ha firmato l’impegno. Quest’ultimo dovrebbe allora opporsi al decreto ingiuntivo, iniziando un procedimento civile nel quale contestare la validità dell’impegno, viziato per contrarietà a norme imperative e per vizio del consenso (dolo/errore essenziale).

Attendere l’emissione di un decreto ingiuntivo, cui poi opporsi, ha il vantaggio di evitare di iniziare una causa civile (un vantaggio “attendista”) ma presenta anche un notevole svantaggio: è probabile infatti che il giudice dichiari il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In questo caso, chi si oppone è tenuto comunque a pagare immediatamente le somme richieste (si parla di migliaia di euro) salvo poi vederseli restituire solo a causa finita, in caso di vittoria.

Per evitare la spada di Damocle di un decreto ingiuntivo, l’alternativa allora è attivarsi subito giudizialmente, chiedendo al Tribunale che:
– Accerti la nullità del contratto firmato per contrarietà a norme imperative;
Annulli il contratto per dolo/errore/violenza;
Accerti in ogni caso l’avvenuta revoca/risoluzione/recesso dell’impegno al pagamento.

IL RUOLO DEI “TENUTI AGLI ALIMENTI”

In molti casi, l’impegno al pagamento da parte dei parenti è espressamente consentito dalle convenzioni fra Comuni/Asl e Residenze Sanitarie Assistenziali, o ancora previsto nei regolamenti comunali che disciplinano l’ingresso nelle Residenze Sanitarie Assistenziali, con formule più o meno simili, di cui riportiamo un esempio:
“Le spese di ricovero nelle strutture residenziali sono a carico dell’interessato e dei familiari tenuti al mantenimento, individuato agli articoli 433 e seguenti codice civile. L’ente locale può concedere contributi nel caso in cui le risorse dell’interessato e la partecipazione dei familiari non siano sufficienti a coprire la retta”.

Spesso inoltre i Comuni prevedono il proprio intervento economico al pagamento della quota sociale solo nel caso in cui non esistano “tenuti agli alimenti” o, se esistenti, non siano in grado di provvedere economicamente al pagamento della retta.

Entrambe le previsioni sono illegittime. Il codice civile (artt. 433 e seguenti) prevede infatti che la persona in stato di bisogno e non in grado di provvedere al proprio mantenimento possa chiedere a determinate categorie di parenti, tassativamente indicate dalla legge, un aiuto economico, in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli.

L’obbligo alimentare può essere attivato esclusivamente dal beneficiario ed è un’azione strettamente personale. Il diritto agli alimenti – infatti – in quanto diritto personalissimo poiché finalizzato a garantire i mezzi di sussistenza non è cedibile, né rinunciabile, né è disponibile. Ciò vuol dire che nonostante la persona si trovi in stato di bisogno spetta a lei e solo a lei decidere se chiedere gli alimenti ai propri familiari o meno, e che gli eventuali creditori non potranno costringerlo a chiedere gli alimenti né potranno attivarsi giudizialmente affinché i suoi parenti versino gli alimenti.
E’, cioè, inibita l’azione surrogatoria a soggetti terzi, fra cui il Comune che ha attivato l’inserimento in RSA o la struttura stessa.
Stante la natura dell’istituto, non sarà nemmeno possibile prevedere in un regolamento comunale, obblighi economici “a carico dei tenuti agli alimenti”, il che equivarrebbe a disporre tramite una normativa comunale una sorta di automatica surrogazione nel diritto dell’alimentando.

Ne consegue l’illegittimità di quei regolamenti comunali che impongano prestazioni economiche ai parenti “in quanto civilmente obbligati”, cosi’ come l’illegittimità delle disposizioni comunali che prevedono l’integrazione della quota sociale solo in caso di assenza di persone tenute agli alimenti.

Simili disposizioni violano non solo il codice civile ma anche gli art. 23 e 117, comma 2 lett. l) della Costituzione, a mente dei quali nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base ad una legge nazionale.

Spetterà dunque solo alla persona in stato di bisogno (o al suo amministratore di sostegno) chiamare i propri parenti a contribuire proporzionalmente al proprio mantenimento, la cui misura verrà stabilita dal Giudice e non da un Comune tramite previsioni regolamentari il cui scopo è unicamente sottrarsi all’obbligo, cui sono tenuti per legge, di pagare la quota sociale in caso l’assistito non abbia disponibilità economica.

(Gia’ pubblicato in ADUC)