Coronavirus e viaggi. Il Parlamento nega i rimborsi

Il decreto Cura Italia è stato convertito in legge. Il settore turistico è stato il comparto che ha beneficiato delle misure economiche più tempestive ed efficaci: soldi subito, tutti in tasca, con un prestito a tasso zero da restituire entro un anno, scaduto il quale si trasformano da prestito in finanziamento a fondo perduto.

I finanziatori però non sono nè lo Stato nè l’Unione Europea ma i cittadini, che hanno avuto la malaugurata idea di prenotare una vacanza, una crociera, un pacchetto turistico, anche solo un aereo o un albergo e che non hanno viaggiato (o non potranno viaggiare) per via del coronavirus.

E’ stato questo l’esito dell’inesistente dibattito parlamentare sul decreto Cura Italia.

E siccome il settore è in crisi e la prossima estate andrà come andrà, quei pochi “polli” che si azzarderanno a prenotare qualcosa subiranno la stessa sorte: se la loro vacanza salta dovranno accontentarsi di un voucher e non riceveranno alcun rimborso.

La possibilità di rimborsare esiste ancora, ma è l’organizzatore a decidere se restituire i soldi o emettere un voucher…

L’art. 88 bis della legge, di prossima pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, prevede che per tutti i contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, contratti di soggiorno (leggasi “pernottamenti” comunque denominati) e pacchetti turistici già pagati in tutto o in parte e non effettuati o che non saranno effettuati per via del coronavirus, l’acquirente dovrà comunicare al vettore o alla struttura ricettiva o all’organizzatore di pacchetti turistici l’esistenza del motivo che impedisce il viaggio, e in particolare:

– per persone in quarantena o con obbligo di permanenza domiciliare (entro 30 giorni che decorrono dalla cessazione dell’obbligo);
– per persone che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio (entro 30 giorni che decorrono dalla cessazione della restrizione);
– per viaggi connessi a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura (entro 30 giorni che decorrono dalla comunicazione dell’ annullamento, sospensione o rinvio del concorso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell’iniziativa o dell’evento);
– che hanno acquistato in Italia pacchetti turistici per Paesi stranieri dove, causa Covid19, è impedito l’ingresso (entro 30 giorni che decorrono dalla data prevista per la partenza)

allegando copia del biglietto o della prenotazione o del contratto di pacchetto turistico. Ricevuta la comunicazione il vettore, la struttura recettiva o l’organizzatore procederà entro trenta giorni o al rimborso di quanto pagato o all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Se è l’organizzatore, vettore o struttura a recedere dal contratto, poichè non può adempiervi in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dovrà comunicarlo all’acquirente e, nei successivi trenta giorni, procedere al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Se la struttura recettiva ha sospeso o cessato l’attività, in tutto o in parte, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 potrà offrire all’acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti, emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

Per i pacchetti turistici, il consumatore può recedere dal contratto se ricoverato, in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva oppure se il luogo di partenza o di destinazione si trovano in aree interessate dal contagio o ancora se all’estero è impedito l’ingresso per l’emergenza epidemiologica. In questo caso, l’organizzatore può:
– procedere al rimborso;
– offrire un pacchetto sostitutivo
– emettere un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dalla sua emissione

Il rimborso o l’emissione del voucher devono essere effettuati entro sessanta giorni dalla data prevista per la partenza. Stessa disciplina è prevista se il diritto recesso viene esercitato dall’organizzatore.

Per i viaggi e le iniziative di istruzione annullati o sospesi in ragione dello stato di emergenza, l’organizzatore può rimborsare o emettere un voucher entro sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. Unica eccezione, i viaggi o le iniziative di istruzione che riguardano la scuola dell’infanzia e le cosiddette gite scolastiche di fine anno di quinta elementare, terza media, quinto anno di scuole superiori. In questo caso è previsto il solo rimborso ed è esclusa la possibilità di emettere un voucher.

Si conferma poi la “blindatura” della prossima estate: in caso di prenotazione o pagamento anticipato per qualsiasi viaggio, pacchetto turistico, trasporto o struttura recettiva, sia in Italia che all’estero dall’11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, che non sia effettuato “a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19” l’organizzatore potrà, in alternativa al rimborso, emettere un voucher di pari importo valido per un anno dall’emissione

In tutti i casi, il consumatore non potrà opporsi all’emissione del voucher nè, se straniero, invocare la violazione dei propri diritti di consumatore sulla base delle norme del proprio Paese, poichè la “manovra” salva turismo è stata espressamente definita dal decreto stesso “norma di applicazione necessaria“, ritenuta – cioè – cruciale per la salvaguardia degli interessi pubblici italiani al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni qualunque sia la legge applicabile al contratto.

Insomma, Federalberghi e le altre associazioni di categoria hanno ottenuto una vittoria di Pirro. Per avere in prestito a tasso zero i soldi dei consumatori italiani e stranieri per i viaggi che dovevano svolgersi in questo periodo perderanno le prenotazioni fino al settembre 2020 – quindi di tutta la stagione estiva – e, soprattutto, perderanno la fiducia del consumatore (e i suoi soldi) che d’ora in poi si guarderà bene dal prenotare alcunchè, solo last minute.

Una “patrimonialina selettiva” che farà danni soprattutto a loro.