Immigrazione. Guida alla regolarizzazione per stranieri clandestini 2020

E’ stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, cosiddetto decreto Rilancio, che prevede la regolarizzazione per alcune categorie di stranieri clandestinamente presenti sul territorio italiano. In occasione dell’ultima – avvenuta nel 2012 – furono presentate 134.576 domande e, a distanza di 8 anni, non sono stati resi noti dal ministero i dati relativi al numero di domande accolte.

Da allora, l’immigrazione per motivi di lavoro in Italia è stata di fatto impedita, poichè i decreti flussi emanati negli anni successivi – eccezion fatta per i lavoratori stagionali – consentivano in concreto quasi solo conversioni del permesso di soggiorno da studio a lavoro. Una via decisamente costosa, che permetteva solo a categorie privilegiate di stranieri di venire a lavorare in Italia: chi si poteva permettere di pagarsi gli studi, mantenendosi lavorando al massimo 20 ore a settimana in attesa della emanazione del decreto flussi per richiedere la conversione.

SETTORI DI ATTIVITA’ LAVORATIVA

La regolarizzazione 2020 è stata introdotta con il DL Rilancio, che potrà subire delle modifiche in sede di conversione in legge, e si rivolge a due macro categorie di stranieri irregolari: chi ha già un datore di lavoro disponibile a formalizzare l’assunzione e chi non ce l’ha. Una volta concluso con successo il procedimento di regolarizzazione ai primi verrà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro; i secondi otterranno un permesso di soggiorno temporaneo di sei mesi durante i quali dovranno cercare lavoro per convertire il permesso provvisorio in permesso per motivi di lavoro subordinato. In entrambi i casi, la regolarizzazione riguarda solo alcuni settori di attività lavorativa:

a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorchè non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Sono quindi esclusi i lavoratori dipendenti in altri settori e i lavoratori autonomi.

REGOLARIZZAZIONE PER OTTENERE UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO

L’istanza di regolarizzazione viene presentata dal datore di lavoro, che potrà essere cittadino italiano, UE o straniero extra UE regolarmente soggiornante. I requisiti reddituali del datore di lavoro e i documenti necessari a comprovare l’attività lavorativa saranno indicati da un decreto del Ministero dell’Interno, che dovrà essere adottato entro 10 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.
Il datore di lavoro potrà presentare istanza sia per concludere un nuovo contratto di lavoro che per far emergere un rapporto di lavoro a nero. In entrambi i casi occorrerà indicare la durata del contratto di lavoro e la retribuzione, non inferiore a quanto previsto dal CCNL di riferimento.
Con questa procedura potrà però essere regolarizzato solo lo straniero che:
a) sia stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020;
b) oppure abbia effettuato prima dell’8 marzo 2020 la dichiarazione di presenza in Italia per soggiorno breve per visite, affari, turismo e studio,
c) possa provare la propria presenza in data precedente all’8 marzo 2020 con documenti di data certa provenienti da organismi pubblici.

In entrambi i casi, lo straniero non deve aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020 in poi.

Il decreto quindi esclude tutti quegli stranieri che non possono provare con documenti di data certa provenienti da organismi pubblici di essere in Italia da prima dell’8 marzo 2020. La prova potrà essere fornita con certificati medici ospedalieri, permessi di soggiorno scaduti, iscrizioni anagrafiche precedenti, denunce ma non potrà essere fornita tramite contratti di utenze telefoniche cellulari, tessere e documenti provenienti da organismi umanitari e assistenziali (come invece consentito dal Ministero dell’interno per la regolarizzazione del 2012) e in genere qualsiasi documento dal quale si possa evincere la presenza dello straniero in Italia. Su questo punto, non di poco conto, auspichiamo che in sede di conversione del decreto legge si provveda ad ampliare l’elenco delle modalità con cui provare la propria presenza in Italia in data precedente all’8 marzo 2020.

Presentata l’istanza sarà possibile iniziare subito a svolgere l’attività lavorativa nelle more della conclusione del procedimento amministrativo. L’istanza andrà presentata allo Sportello unico per l’immigrazione che, verificata l’ammissibilità dell’istanza e acquisito il parere della questura sull’insussistenza di motivi ostativi all’accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convocherà le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedimento.

PERMESSO TEMPORANEO DI SEI MESI PER CERCARE LAVORO

Lo straniero extra UE irregolare che non abbia un datore di lavoro disponibile ALl’assunzione potrà richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo sul territorio nazionale per sei mesi dalla presentazione dell’istanza, al fine di trovare lavoro. Potranno presentare istanza gli stranieri il cui permesso di soggiorno (per qualsiasi motivo lavoro, studio, famiglia ecc.) sia scaduto perchè non rinnovato o non convertito in altro tipo di permesso di soggiorno successivamente al 31 ottobre 2019 se:

a) erano presenti in Italia all’8 marzo 2020 e non hanno successivamente lasciato il territorio nazionale, e
b) hanno lavorato, prima del 31 ottobre 2019, in uno dei seguenti settori: agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorchè non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza; lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

L’istanza deve essere presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1 giugno al 15 luglio 2020, unitamente alla documentazione in possesso (che sarà individuata da un successivo decreto ministeriale) idonea a comprovare l’attività lavorativa svolta nei settori sopra elencati.
Al momento della presentazione dell’istanza viene rilasciata una attestazione al cittadino straniero, che consente di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad “eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza”, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività su elencati, nonché di presentare l’eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Con l’attestazione lo straniero può iscriversi al Centro per l’impiego.

Nelle more del procedimento il cittadino straniero è inespellibile, fatta eccezione per le espulsioni i cui motivi escludono la possibilità di regolarizzarsi (si veda infra).

Se, entro sei mesi dalla richiesta di permesso di soggiorno temporaneo, lo straniero extraUE esibisce un contratto di lavoro subordinato oppure la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa nei settori sopra elencati, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

TEMPI PER LA REGOLARIZZAZIONE

Le domande potranno essere presentate dal 1 giugno al 15 luglio 2020. Le modalità di presentazione delle istanze e di svolgimento del procedimento saranno stabilite con decreto del Ministro dell’interno, che dovrà essere adottato entro 10 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.

A CHI PRESENTARE LE ISTANZE

Le istanze andranno presentate:
a) all’INPS, per le domande presentate dai datori di lavoro per concludere un nuovo contratto o far emergere il lavoro a nero con lavoratori italiani e UE;
b) allo Sportello Unico per l’immigrazione,  per le domande presentate dai datori di lavoro per concludere un nuovo contratto o far emergere il lavoro a nero con cittadini stranieri extracomunitari;
c) alla Questura, per le domande di permesso di soggiorno temporaneo di sei mesi presentate da cittadini stranieri extracomunitari.

COSTI DELLA REGOLARIZZAZIONE

Prima della presentazione dell’istanza, il datore di lavoro dovrà pagare per ciascun lavoratore l’importo di 500 euro ed un contributo forfettario per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale che verrà determinato con un decreto del Ministro del lavoro.

Per gli stranieri extracomunitari che chiederanno il permesso di soggiorno provvisorio, è previsto il pagamento di euro 130,00.

CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Se, nel corso del procedimento, il rapporto di lavoro instaurato – anche stagionale – si interrompe per licenziamento o dimissioni, il permesso di soggiorno manterrà la propria validità, lo straniero potrà iscriversi nelle liste di collocamento per un periodo non inferiore ad un anno (salvo il caso di maggiore durata del permesso di soggiorno) ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.

CASI DI INAMMISSIBILITA’ DELL’ISTANZA

Sia per quanto riguarda la procedura di emersione richiesta dal datore di lavoro che nel caso di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di lavoro, le istanze sono inammissibili se il datore di lavoro è stato condannato (anche con patteggiamento) negli ultimi cinque anni con sentenza anche non definitiva per i seguenti reati:
a) favoreggiamento immigrazione clandestina;
b) reati finalizzati al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
riduzione o mantenimento in schiavitù
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale
e) occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero il permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato.

CASI DI RIGETTO DELL’ISTANZA

L’istanza viene rigettata se il datore di lavoro non sottoscrive il contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l’immigrazione oppure se, sottoscritto il contratto di soggiorno, non assume il lavoratore, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell’espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.

Sono esclusi dalla procedura, e la relativa istanza viene rigettata, gli stranieri nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di espulsione motivato sulla base di:
a) motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;
b) fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali;
poichè abitualmente dediti a traffici delittuosi;
d) poichè per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attivita’ delittuose;
e) per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio, nonche’ dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrita’ fisica o morale dei minorenni, la sanita’, la sicurezza o la tranquillita’ pubblica;
f) indiziati di appartenere alle associazioni a delinquere di tipo mafioso;
g) indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , o del delitto di cui all’articolo 418 del codice penale;
h) indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284,285,286,306,438,439,605 e 630 dello stesso codice, nonche’ alla commissione dei reati con finalita’ di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un’organizzazione che persegue le finalita’ terroristiche di cui all’articolo 270-sexies del codice penale;
i) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attivita’ analoga a quella precedente;
l) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l’esaltazione o la pratica della violenza;
m) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);
n) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. E’ finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;
o) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in piu’ occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonche’ alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in piu’ occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l’incolumita’ delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive;
p) ai soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 640-bis o del delitto di cui all’articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice;
q) ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale;
r) alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attivita’ terroristiche, anche internazionali.

Ancora, sono esclusi dalla regolarizzazione gli stranieri che:
a) risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
b) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
c) che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 381 del codice di procedura penale.

Abbiamo volutamente “dipanato” questo lungo elenco di rimandi di legge in legge – non completamente, poiché altrimenti avremmo dovuto di fatto “ricopiare” buona parte del corpus normativo penale – per sottolineare l’eterogeneità di espulsioni che escludono la possibilità di regolarizzarsi, dal terrorismo internazionale alla commissione di reati che “mettono in pericolo la quiete pubblica”.
Per intendersi, uno schiamazzo sicuramente mette in pericolo la quiete pubblica, e lo straniero espulso per un simile motivo (mi domando se ve ne siano in Italia, e se ci sono vi prego, fatevi avanti!) non potrà accedere alla regolarizzazione!

CONSEGUENZE PENALI ED AMMINISTRATIVE PER DATORI DI LAVORO E LAVORATORI

Sono sospesi, dall’entrata in vigore del decreto fino alla conclusione del procedimento di emersione, i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro per l’impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale. Sono inoltre sospesi, sempre dall’entrata in vigore del decreto fino alla conclusione del procedimento di emersione, i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale.

Non sono invece sospesi per il datore di lavoro i procedimenti penali per:
a) favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all’art.600 del codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale.

La sospensione cessa se:
a) non viene presentata alcuna istanza (si presume entro il termine ultimo per la presentazione, cioè il 15 luglio 2020)
b) l’istanza di regolarizzazione viene rigettata o archiviata, anche per mancata presentazione delle parti (datore di lavoro e lavoratore) alla convocazione presso lo Sportello unico per l’immigrazione per la firma del contratto di soggiorno.

Se l’esito negativo della procedura di regolarizzazione deriva da cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro, i procedimenti penali e amministrativi a suo carico saranno comunque archiviati.
Altrettanto non è invece previsto per lo straniero, per cui se la procedura ha esito negativo, i procedimenti penali e amministrativi per ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale proseguiranno e non verranno archiviati.

La sottoscrizione del contratto di soggiorno, la comunicazione obbligatoria di assunzione e il rilascio del permesso di soggiorno estinguono i reati di cui sopra e gli illeciti amministrativi contestati o contestabili.

Per gli stranieri che abbiano fatto richiesta del permesso di soggiorno temporaneo, l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi consegue esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

IPOTESI DI REATO E SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LAVORO NERO

Se un datore di lavoro inizia un rapporto di lavoro irregolare con un lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno temporaneo, le sanzioni per il datore di lavoro sono raddoppiate e la pena prevista per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è aumentata da un terzo alla metà.

CONSEGUENZE DI DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI FALSE

Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un’istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell’articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato.
La presentazione di false dichiarazioni o attestazioni nell’ambito della procedura di regolarizzazione è punita ai sensi dell’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, salvo che il fatto costituisca reato più grave.
Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l’alterazione di documenti oppure con l’utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.