Rette Residenze Sanitarie Assistenziali. Per sapere a quale giudice rivolgersi bisogna lanciare una monetina

Chi vuole andare in giudizio per chiedere la condanna del proprio Comune di residenza al pagamento della quota sociale per la degenza in Residenza Sanitaria Assistenziale (Rsa) deve munirsi di una monetina, una cartina geografica dell’Italia, diverse casette rosse e verdi del Monopoli, un cornetto portafortuna.
Gia’. Perche’ decidere a chi rivolgersi, cioe’ se andare dal giudice ordinario o dal giudice amministrativo, sta diventando sempre piu’ scelta da non demandare al proprio avvocato, quanto piuttosto alla cartomante di fiducia. Si inizia con una ricerca statistica su quali Tribunali di Italia decidono per la giurisdizione amministrativa e quali per quella ordinaria. La cartina dell’Italia serve a contrassegnare i diversi tribunali: su quelli nei quali “vince” la giurisdizione del giudice ordinario metteremo una casetta rossa, su quelli nei quali si riconosce la giurisdizione del TAR una verde. Facilitiamo il gioco dando qualche primo indirizzo:
– In Emilia Romagna vince il giudice ordinario;
– In Sardegna vince il giudice ordinario;
– In Lombardia vince il giudice ordinario;
– In toscana la vicenda si fa piu’ complicata: il TAR dice inizialmente di avere giurisdizione su questi casi; poi si corregge e afferma di avere giurisdizione sulla retta e sui provvedimenti del Comune, ma non sui contratti che le RSA stipulano con i degenti e i loro pazienti; nella stessa regione poi il giudice ordinario, dopo quattro anni di causa, dice al ricorrente di andare al TAR, ma un altro giudice ordinario dello stesso Tribunale in un altro caso dice di esser competente a decidere.
Proviamo allora ad “allontanarci” dai Tribunali locali e vediamo cosa ne pensano i Giudici superiori, ai piani “alti”:
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 28 aprile 2004 – la competenza e’ del giudice ordinario per le cause iniziate prima del 1998 (anno di entrata in vigore della legge n. 80 del 1998), del TAR per quelle successive;
Corte Costituzionale, 5 luglio 2004 – sono di competenza del giudice ordinario le controversie in materia di pubblici servizi che riguardino le “indennita’ canoni ed altri corrispettivi”;
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 14 ottobre 2008; Consiglio di Stato n. 4298 del 2008; Consiglio di Stato n. 4062 del 2008 – secondo queste sentenze la pronuncia appena citata della Corte Costituzionale va intesa nel senso che sono devolute alla giurisdizione ordinaria solo quelle“pretese creditorie (che) ineriscono unicamente a diritti patrimoniali di derivazione strettamente convenzionale”, che non comportano alcuna “valutazione” sull’operato discrezionale della pubblica amministrazione. Sussiste pertanto la giurisdizione del giudice amministrativo quando si debba valutare l’esercizio della discrezionalita’ amministrativa (in questo caso dei Comuni) e non gia’ della cosiddetta discrezionalita’ puramente tecnica o vincolata;
Cassazione 1 luglio 2009 – la competenza e’ del TAR finche’ l’illegittimo pagamento della quota sociale viene contestato insieme all’atto amministrativo comunale che determina il piano assistenziale e la somma da pagare, ma se si contesta solo l’errata individuazione del soggetto obbligato al pagamento allora la competenza e’ del giudice ordinario!
Nell’arco di cinque anni, l’interpretazione delle massime Corti italiane ha subito delle oscillazioni intollerabili. E mentre i giudici si perdono in auliche disquisizioni su diritti soggettivi e interessi legittimi, su atti amministrativi meramente confermativi e atti che promanano dall’esercizio della discrezionalita’ amministrativa da parte della pubblica amministrazione, i cittadini ne pagano le spese: per decidere a chi rivolgersi dovranno tirare una monetina e stringere in tasca il loro cornetto portafortuna, in barba alla certezza del diritto.