Riconoscimento della cittadinanza per i discendenti di cittadini italiani. Rimediare alla burocrazia

Poche settimane fa l’on. Donatella Poretti (RnP) ha presentato una interpellanza parlamentare sulla attuale impossibilita’, per i discendenti di cittadini italiani, di fare istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Comune di residenza. L’interpellanza non ha ancora ricevuto risposta, in compenso si sono moltiplicati i problemi.

In Teoria. Come richiedere il riconoscimento di cittadinanza italiana dall’Italia
Riassumiamo brevemente l’iter che secondo la normativa vigente dovrebbe seguire chi intenda vivere in Italia in attesa del riconoscimento della cittadinanza:
– Lo straniero discendente di cittadino italiano si reca presso la rappresentanza diplomatica italiana, chiede la legalizzazione dei documenti necessari per la richiesta di cittadinanza e un visto di ingresso in Italia per motivi di turismo.
– Ottenuto il visto fa ingresso in Italia, chiede il permesso di soggiorno e con questo si iscrive all’anagrafe del Comune di residenza.
– A questo stesso Comune presenta l’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana.
– Presentata l’istanza chiede il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di attesa cittadinanza.

In pratica. Cosa accade oggi e perche’ non e’ piu’ possibile utilizzare questa procedura
Oggi questa procedura non e’ piu’ utilizzabile, per una serie di intoppi, di cui ne diamo brevemente conto.
1) Questure e Poste lente. I ritardi nel rilascio dei permessi di soggiorno, per lentezza atavica delle Questure prima e delle Poste poi, alla luce della nuova procedura di richiesta del permesso di soggiorno alle Poste, impediscono il rilascio dello stesso per motivi di turismo, presupposto indispensabile per l’iscrizione anagrafica.
2) DL sull’abolizione del permesso di soggiorno di breve periodo. Il decreto legge n. 10 del 15 febbraio 2007, in una norma poi stralciata in sede di conversione del decreto stesso, aboliva il permesso per i soggiorni di breve periodo. Dal 16 febbraio dunque il rilascio del permesso di soggiorno per motivi turistici non e’ piu’ avvenuto, sostituito da una dichiarazione di presenza sul territorio italiano che nessun Comune, in assenza di direttive ministeriali (benedetto coordinamento!), ha ritenuto titolo idoneo all’iscrizione anagrafica.
3) Legalizzazione dei documenti “cautelativamente sospese”. A complicare ancor di piu’ questo quadro, semmai ve ne fosse stato bisogno, l’iniziativa presa da diversi Consolati italiani dell’America Latina sulla base di un fantomatico “consiglio” del Ministero degli Esteri che, all’indomani della conversione del decreto legge sospendono “cautelativamente” le legalizzazioni dei documenti.
Uno fra tutti il Consolato Generale d’Italia a Curitiba (Brasile), in una nota del Console Riccardo Battisti: “Sono pertanto tenuto a informare che, in virtu’ della nuova normativa, questo Consolato Generale dovra’ cautelativamente sospendere, a partire dalla data odierna, la legalizzazione dei documenti per il riconoscimento della cittadinanza italiana per tutti coloro che non si trovino in Italia muniti di un valido visto di ingresso di durata superiore a tre mesi“.
Quest’ultima frase dimostra che il Console, seppur lontano dalla madre patria, non ha certo perso quella attitudine tutta italiana alla poca trasparenza, affinche’ una frase possa essere utilizzata e interpretata a seconda dell’occorrenza. Per comprendere questo periodo ho dovuto rispolverare la grammatica italiana e le regole dell’analisi logica. Questo il risultato del mio lavoro: non si legalizzano i documenti a chi non e’ in Italia con visto superiore a tre mesi: dunque si legalizzano solo per chi e’ gia’ in Italia con visto superiore a tre mesi. Resterebbero allora escluse le seguenti categorie di persone: brasiliani in Brasile e brasiliani in Italia con visto inferiore a tre mesi.
Ma, mi viene da pensare, chi e’ gia’ in Italia con visto di ingresso per periodi superiori ai tre mesi e vuol chiedere la cittadinanza, i documenti se li sara’ gia’ portati dal Brasile! Dunque, la frase cosi’ andrebbe intesa: non si legalizzano piu’ i documenti. Console, la prego, mi corregga se sbaglio.
Ed ora alcune brevi note a margine. Perche’ adottare un simile provvedimento -comunque illegittimo- proprio quando questa “emergenza” e’ cessata, poiche’ la norma contenuta nel decreto legge ha cessato di avere validita’? Che senso ha sospendere le legalizzazioni quando tutto e’ tornato come prima, e dunque lo straniero extracomunitario che viene in Italia per motivi di turismo deve di nuovo richiedere il permesso di soggiorno? Console, la prego, mi aiuti a capire.
E ancora, perche’ sospendere “cautelativamente”? Cautelativamente rispetto a che cosa? Rispetto a quale danno ipotetico? E in danno di chi? Console, mi illumini.
E infine, che nesso avrebbero comunque le legalizzazioni e l’abolizione del permesso di soggiorno per breve periodo? Saranno fatti dei brasiliani e dell’amministrazione pubblica in Italia se questi documenti potranno essere utilizzati per l’ottenimento in Italia di alcunche’. Una amministrazione periferica non puo’ senza alcuna direttiva scritta dell’amministrazione centrale decidere che da oggi non si rilasciano piu’ documenti. Caro Console, il console non e’ Re d’Italia all’estero, non fa e disfa a proprio piacimento, ma risponde all’amministrazione centrale -e all’autorita’ giudiziaria- dei propri atti e delle proprie omissioni d’atti, che non a caso si chiamano “d’ufficio”, in quanto rientrano fra le mansioni che si e’ chiamati a svolgere.
4) Rilascio del permesso di soggiorno per attesa cittadinanza. Un ultimo dilemma. Quand’anche si riuscisse a superare tutti questi ostacoli e a fare istanza di cittadinanza, ricordiamo che il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza viene rilasciato solo allo straniero gia’ titolare di permesso per altro titolo. Che chiaramente, con questi presupposti e con la futura abolizione del permesso di breve periodo lo straniero non avra’. Nulla di grave, bastera’ ricordarsi, in sede di esame della nuova legge, di provvedere in tal senso, con una norma che modifichi o rinnovi o abroghi e successivamente ridisciplini l’art. 11 del d.p.r. 394 del 1999.

Soluzioni tampone fino all’adozione della nuova normativa sull’abolizione dei permessi di soggiorno per breve periodo.
In attesa della nuova normativa sui pds breve periodo, che auspichiamo contenga una soluzione organica ai problemi esaminati, proponiamo i rimedi dell’ultimo minuto:
1. Richiesta di autorizzazione al soggiorno ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno nr. 400/C/2006/401948/P/14.201 del 7 dicembre 2006. All’indomani dell’avvio delle procedure di rilascio e rinnovo del pds tramite le Poste, il Ministero dell’Interno ha diramato una circolare (nr. 400/C/2006/401948/P/14.201 del 7 dicembre 2006) in cui si prevede che “In presenza di particolari presupposti di necessita’ e urgenza, peraltro opportunamente documentate dagli interessati, codeste questure potranno procedere, in via eccezionale, al rilascio di una autorizzazione al soggiorno su modello cartaceo (con validita’ limitata a seconda delle esigenze prospettate) nelle more della produzione del titolo in formato elettronico.”. Sulla base di questa indicazione, e della richiesta del responsabile dei servizi demografici di un Comune toscano, il Questore di Lucca ha rilasciato la predetta autorizzazione a 42 cittadini stranieri, venuti in Italia con permesso per turismo al fine di presentare richiesta di cittadinanza italiana. Questa autorizzazione ha consentito loro di procedere con l’iscrizione anagrafica, e conseguentemente con l’istanza di cittadinanza. Consigliamo dunque ai cittadini stranieri che si trovino in questa situazioni di presentare una istanza scritta al Questore, nella quale:
a – si spiegano i motivi dell’ingresso in Italia;
b – si fa presente l’impossibilita’ di ottenere l’iscrizione anagrafica in assenza di permesso di soggiorno;
c – si allegano tutti i documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti per presentare istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana;
d – si chiede, per tutti questi motivi, l’autorizzazione al soggiorno.
2. Emanazione di una circolare del Ministero degli Affari Esteri sulla sospensione delle legalizzazioni. Riteniamo indispensabile che il Ministero prenda posizione nella vicenda della illegittima sospensione della legalizzazione dei documenti e imponga alle rappresentanze diplomatiche italiane la ripresa immediata dei propri doveri.
3. Emanazione di una circolare del Ministero dell’Interno che consenta l’iscrizione nelle liste anagrafiche anche in assenza di permesso di soggiorno cartaceo o elettronico. Fino all’approvazione della nuova normativa sull’abolizione dei pds per brevi periodi di soggiorno in Italia, e’ necessaria l’emanazione di una circolare ministeriale che consenta ai discendenti di cittadini italiani l’iscrizione nelle liste anagrafiche senza il rilascio fisico del permesso di soggiorno, subordinando tale iscrizione all’esibizione della ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso, nonche’ della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana che sara’ presentata contestualmente alla domanda di iscrizione anagrafica. In questo senso, si tenga conto del fatto che per l’iscrizione anagrafica degli stranieri e’ requisito di legge che lo straniero dimori abitualmente all’indirizzo dichiarato e che sia in regola con la normativa sul soggiorno. Essere in regola non vuol dire “avere in mano il permesso” ma non essere irregolari e provare che si hanno i requisiti per restare. In questo senso dovrebbe essere gia’ sufficiente provare che si hanno i requisiti per presentare l’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana.

Soluzioni di lungo periodo. Ristrutturazione del d. 2427 che risolva il problema Tutto cio’ fintanto che non sara’ approvata la nuova normativa, che dovra’ (speranza e preghiera!) ridisegnare l’assetto della disciplina, consentendo l’iscrizione anagrafica a coloro i quali debbano presentare istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana sulla base della sola dichiarazione di soggiorno, e consentendo agli stessi di ottenere successivamente il rilascio di pds per attesa cittadinanza.

(Già pubblicato in Aduc)