RSA e rideterminazione della quota sociale 2015-2016. Società della Salute Senese si fa beffe del Consiglio di Stato (e degli utenti)

La Società della Salute Senese si auto-autorizza a non restituire agli utenti la quota sociale indebitamente pagata per gli anni 2015-2016


A Siena (e provincia) le sentenze non contano. Per non attuarle, e per non restituire ai cittadini quanto ingiustamente pagato, basta un provvedimento amministrativo, e il gioco è fatto.

La Società della Salute Senese ha infatti emanato un provvedimento nel quale si “auto-autorizza” a violare le sentenze TAR e CDS, e quindi a determinare illegittimamente la quota sociale che le persone (anziane non autosufficienti e disabili gravi) degenti in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) devono pagare per gli anni 2015 e 2016.

Facciamo un passo indietro. Il 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova normativa sull’ISEE. L’11 febbraio 2015 – a nemmeno un mese dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni – il Tar del Lazio ne annulla alcune norme con tre sentenze (Sez. I, n. 2454/15, n. 2458/15 e n. 2459/15) e modifica la base di calcolo  dell’ISEE per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria. In particolare, il TAR esclude dal calcolo dell’ISEE l’indennità di accompagnamento e tutti i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche non imponibili ai fini IRPEF e aumenta la franchigia per le persone non autosufficienti. Di conseguenza, l’ISEE deve essere calcolato con riferimento alla porzione di reddito che eccede i 9.500 euro l’anno, e solo su quella.

Le sentenze sono immediatamente esecutive, ma i Comuni le ignorano bellamente, contando sul fatto che il Consiglio di Stato – in secondo grado – ribalterà il giudizio.

Ma, contrariamente alle aspettative dei Comuni, il Consiglio di Stato conferma le sentenze del TAR Lazio. Interviene allora il Governo, con un emendamento dell’ultimo minuto, inserito nel primo decreto legge che passava di là, il decreto sulla buona scuola (legge n. 89 del 26 maggio 2016, in conversione del D.L 42 del 29 marzo 2016), e modifica nuovamente l’Isee eliminando totalmente la franchigia e applicando un quasi insignificante demoltiplicatore dello 0,5. A nostro avviso, peraltro, si tratta di una norma incostituzionale poichè inserita in un decreto legge in conversione che riguarda tutt’altro (mancanza di omogeneità) e che ne modifica il testo.

Nuova legge quindi, sfavorevole per l’utenza ma che – almeno – non può essere applicata retroattivamente. Quindi tutti i Comuni sono tenuti e rideterminare le quota sociali dovute per il periodo 1 gennaio 2015 – 1 giugno 2016 e restituire quanto indebitamente pagato dagli utenti.

Non si tratta di pochi spiccioli. Esemplificando, se una persona anziana non autosufficiente degente in RSA nel 2015 ha percepito una pensione annua di 11.000 euro e l’indennità di accompagnamento di 6.102 euro:
secondo la normativa dichiarata illegittima, la base di calcolo Isee per determinare la quota sociale è di 17.102 euro l’anno;
– secondo il correttivo di Tar e Consiglio di Stato, la base di calcolo deve essere di 1.500 euro l’anno.

Gli importi sono sufficientemente eloquenti. Ad oggi – ma potremmo essere stati disattenti noi – ci risulta che nessun Comune abbia, spontaneamente o dietro semplice richiesta, rideterminato le quote sociali e restituito somme agli utenti.

Ma la Società della Salute Senese va ben oltre e addirittura mette nero su bianco che non intende rispettare le sentenze del Consiglio di Stato. Lo fa con l’atto dirigenziale n. 48 del 30 giugno 2016 con il quale decide di mantenere invariate le quote sociali calcolate sulla base della disciplina previgente (il decreto Isee 2015 illegittimo), a meno che l’utente non richieda una rivalutazione della quota sociale secondo quanto previsto dalla nuova legge (n. 89/2016). In ogni caso, si specifica, l’eventuale ricalcolo non vale per il passato ma solo dal momento in cui si richiede la rideterminazione degli importi.

Tradotto in italiano, applichiamo la nuova legge per il futuro ma solo su espressa richiesta e comunque per il passato non rideterminiamo un bel nulla.

Si tratta evidentemente di un provvedimento illegittimo sotto diversi profili, adottato facendosi beffe sia delle sentenze (immediatamente esecutive e oggi definitive) del Consiglio di Stato, sia – e soprattutto – degli utenti.

Al cittadino toccherà, assurdamente, fare richiesta di rideterminazione della quota sociale dovuta per gli anni 2015-2016 e – ricevuto il diniego di restituzione delle somme pagate indebitamente, chiedere al giudice che obblighi l’amministrazione a pagare.