Canone Rai e autocertificazione di non possesso. I tranelli dell’Agenzia delle entrate. Esposto alla Procura per abuso d’ufficio

 

Come non pagare il canone Rai. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per l’invio dell’autocertificazione di non possesso.


 

Nottetempo l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato online il provvedimento contenente il modulo di autocertificazione che deve presentare chi non possiede una tv, per evitare di pagare il canone Rai in bolletta.
Una tempistica che lascia molto perplessi: pubblicare il provvedimento due giorni prima di Pasqua, quando tanti italiani sono in vacanza vuol dire sottrarre loro altri giorni dei già pochi previsti per l’invio delle autocertificazioni. In tanti guarderanno Internet (ammesso che lo facciano, perché dovrebbero?) al ritorno dal fine settimana lungo, martedì 29 marzo. Una tecnica che lascia perplessi e che ricorda le cosiddette “leggi di ferragosto” emanate quando gli italiani sono distratti e in vacanza.

Aduc ha predisposto una guida pratica con tutte le informazioni su chi, come e quando deve presentare la dichiarazione per non pagare il canone Rai, cui rimandiamo per approfondimento.

Il provvedimento è un percorso ad ostacoli pieno di tranelli, un cubo di Rubik da risolvere per capire come non pagare una imposta che non si è tenuti a pagare. Siamo all’assurdo e al tragico.

I cittadini pagano il ritardo dell’Agenzia delle Entrate e devono fare il lavoro al posto della pubblica amministrazione.

– L’Agenzia delle Entrate viola la legge di stabilità. Esposto alla Procura della Repubblica per abuso d’ufficio.
La legge di stabilità (art. 1 comma 156) ha previsto che i “dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione” siano individuati ed utilizzati da Anagrafe tributaria, Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, Acquirente Unico Spa, ministero dell’Interno e Comuni. Con il provvedimento emanato stanotte, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate va ben oltre la delega ricevuta dalla legge di stabilità – e relativa a “le modalità” di presentazione della dichiarazione – e attribuisce ai cittadini l’onere di fare “le veci” dei Comuni, di fatto chiedendo loro di fornire le indicazioni sulla composizione del nucleo anagrafico e di assumersi la responsabilità penali di fatti altrui.
Riteniamo che tali contenuti illegittimi possano configurare il reato di abuso d’ufficio, punito dal codice penale all’art 323, secondo il quale commette il reato di abuso d’ufficio il pubblico ufficiale che in violazione di norme di legge intenzionalmente procura ad altri (lo Stato) un ingiusto vantaggio patrimoniale (canoni non dovuti) e arreca ad altri (i cittadini) un danno ingiusto, consistente o nel pagamento non dovuto di una imposta o alla assunzione di responsabilità penale per dichiarazioni attinenti fatti altrui. Per questo motivo abbiamo presentato un esposto alla Procura della Repubblica competente affinchè valuti se siano ravvisabili profili di rilievo penale.

– Il provvedimento prevede che l’intestatario dell’utenza elettrica debba presentare: “una dichiarazione sostitutiva che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale”.
Ora immaginiamo che ognuno dei componenti di una famiglia anagrafica abbia un’utenza elettrica intestata, e ognuno di loro ritenga che a pagare sia un altro. Che si fa? Tutti presenteranno l’autocertificazione dichiarando – loro malgrado – il falso, perché il canone Rai non è dovuto da un soggetto individuato a monte, predeterminato, oppure si dovranno coordinare fra familiari affinchè uno di loro se lo attribuisca in bolletta.
Di fatto, visto che i tempi erano troppo stretti per ottenere la composizione delle famiglie anagrafiche dai Comuni, l’Agenzia delle Entrate ha risolto il problema scaricando questa verifica sui cittadini stessi – per di più attribuendo responsabilità penale alle dichiarazioni rese – e dando loro pochissimo tempo per adempiere. Un’ottima mossa per far cassa: avete poco piu’ di un mese di tempo, altrimenti pagate il canone Rai. Tecnicamente poi il provvedimento dell’Agenzia delle entrate presenta un grave profilo di illegittimità perchè il direttore dell’Agenzia delle entrate è andato ben oltre la delega conferita dalla legge di stabilita’, secondo la quale doveva limitarsi ad indicare le modalità di presentazione della dichiarazione, non anche il contenuto delle dichiarazioni stesse (legge di stabilità art 1 comma 153 : “Tale dichiarazione e’ presentata all’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T., con le modalita’ definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, e ha validita’ per l’anno in cui e’ stata presentata”).

Nel provvedimento quindi si costringe il singolo cittadino a fare dichiarazioni per conto di terzi, che esulano dal proprio controllo ma in merito alle quali deve assumersi una responsabilità penale (dichiarare ad esempio che il figlio facente parte del nucleo familiare ma domiciliato in altro appartamento del quale il padre o la madre hanno intestata la bolletta elettrica, non ha una tv) .
Fra l’altro non si comprende il riferimento all’apparecchio televisivo “ulteriore” rispetto a quello per il quale era stata presentata domanda di suggellamento entro il 31 dicembre 2015. Cosa vuol dire, che se nel passato ho presentato una richiesta di suggellamento non sono tenuto a presentare l’autocertificazione di non possesso? (1)

– Le autocertificazioni presentate prima di questo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
Nel provvedimento si dice che le autocertificazioni presentate dal 1 gennaio 2016 al 23 marzo 2016, possono essere ritenute valide solo se contengono tutti gli elementi previsti dal modulo. Occhio perché qui l’errore è dietro l’angolo e siccome siamo sospettosi e diffidenti per esperienza, suggeriamo a tutti di non fidarsi e di ripresentare l’autocertificazione. Una virgola fuori posto infatti potrebbe essere motivo per ritrovarsi il canone Rai in bolletta (“siamo spiacenti, ma non ha allegato il documento di identità, oppure non ha indicato il codice fiscale ecc ecc”).

La diffusione delle informazioni sul canone Rai
Come verrà informato chi non deve pagare il canone Rai su come non pagarlo? Solo via Internet, quindi il cittadino che non è tenuto a pagare una imposta ha l’onere di pattugliare il web alla ricerca di adempimenti che deve compiere per non pagare qualcosa che non è tenuto a pagare.
Riteniamo si tratti di una modalità assolutamente inidonea ad informare correttamente il cittadino, in violazione dello Statuto del contribuente (2).
C’erano alternative? Certo che si’. Era sufficiente predisporre l’invio, con la prossima bolletta, del modulo di autocertificazione: in questo modo avrebbero raggiunto tutti gli intestatari di bolletta, anche chi non ha Internet (prevalentemente anziani e fasce deboli), e anche chi – ovviamente – pur avendo Internet non passa le proprie giornate sul sito dell’Agenzia delle entrate.

L’arroganza della pubblica amministrazione supera l’immaginazione: è evidente che l’intenzione dell’Erario non è informare correttamente, ma far pagare tutti, salvo poi far scattare – è ancora tutto da vedere – strampalati meccanismi di rimborso.


(1) Si legge infatti nel provvedimento che l’intestatario dell’utenza elettrica dovrà presentare “una dichiarazione sostitutiva di non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per suggellamento di cui all’articolo 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246;”

(2) art. 5: “L’amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, […]L’amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonche’ ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti”.

(già pubblicato in Aduc)