Immigrazione. Cittadinanza e ius soli per i figli di rifugiati: annunciata una circolare ministeriale interpretativa

i e’ fatto un gran parlare, negli ultimi giorni, di quello che e’ stato definito “un primo passo verso lo ius soli”: il riconoscimento della cittadinanza italiana ai figli, nati in Italia, di rifugiati.

Tutto parte da una dichiarazione del sottosegretario all’Interno con delega all’immigrazione, Domenico Manzione, che ha annunciato una prossima (a giorni o settimane) circolare interpretativa con cui si riconosce tale diritto. E, come di consueto, non si sono fatte attendere dichiarazioni di plauso o richieste di dimissioni/smentite a seconda dello schieramento politico di provenienza. Polemiche inutili, posto che quanto “promesso” dal sottosegretario Manzione e’ gia’ legge dal 1992.

Secondo l’art. 1 della legge sulla cittadinanza, infatti, e’ cittadino per nascita “chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi”. L’art. 16 della stessa legge prevede che lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano è equiparato all’apolide ai fini della concessione della cittadinanza. Di conseguenza – applicando le due norme – i figli di genitori che abbiano (entrambi) lo status di rifugiato sono cittadini italiani per nascita. Questa norma non richiede alcuna circolare esplicativa, o integrativa, e l’eventuale circolare “interpretativa” avrebbe la sola funzione di ricordare agli ufficiali di stato civile che la legge va applicata… un po’ come la storia del “severamente vietato”.

Diverso invece il discorso, e auspicabile, se la promessa circolare si occupasse dell’applicazione analogica del diritto anche ai figli di stranieri che hanno richiesto lo status di rifugiato ma sono ancora in attesa di una decisione, con una annotazione della cittadinanza italiana successiva e sopravvenuta rispetto all’acquisizione dello status di rifugiato. Cio’ consentirebbe di evitare disparita’ di trattamento fra neonati che si trovano nella stessa condizione, la cui unica differenza e’ esser nati nel momento “sbagliato”.

Auspicabile ancora che la circolare si occupi, come parrebbe aver annunciato il sottosegretario Manzione, di chiarire che il diritto alla cittadinanza per nascita appartiene non solo ai figli dei rifugiati ma, piu’ in generale, ai figli di persone che abbiano ottenuto la protezione internazionale, cioe’ anche a chi abbia ottenuto la protezione sussidiaria. Infatti, con l’attuazione italiana della Direttiva 2011/95/UE relativa all’attribuzione qualifica di beneficiario della protezione internazionale ed al contenuto della protezione riconosciuta, avvenuta con il recente d. lgs. 21 febbraio 2014 n. 18, i titolari di protezione sussidiaria hanno di fatto gli stessi diritti dei rifugiati. Auspicabile sarebbe quindi, in attesa di una specifica modifica normativa dell’articolo 16 della legge sulla cittadinanza, l’equiparazione ai fini di quest’ultima di rifugiati e titolari di protezione sussidiaria.

(già pubblicato in Aduc)