Canone Rai e abusi dell’Agenzia delle Entrate. Ministro dell’economia intervenga con urgenza


Sul canone Rai in bolletta è indispensabile che il Ministero dell’economia e delle finanze intervenga con estrema urgenza. E non ci riferiamo solo alle responsabilità che il Consiglio di Stato gli ha ricordato che “deve assumersi” occupandosi del decreto ministeriale in materia di canone in bolletta. Occorre soprattutto che il Ministro ponga un freno ad una gravissima violazione della legge che l’Agenzia delle Entrate sta ponendo in essere a danno dei cittadini, violando la legge di stabilità – anzi ponendosi al di sopra della legge e inventandosi norme che non esistono – e addebitando il canone in bolletta a tutte le utenze domestiche italiane, a meno che tutti non presentiamo una autocertificazione.

Partiamo dall’inizio. Sul canone Rai in bolletta la legge di stabilità è chiarissima: “La detenzione di un apparecchio si presume altresi’ nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica”.

Quindi SOLO se ho una utenza elettrica intestata nell’immobile nel quale ho RESIDENZA ANAGRAFICA il canone mi verrà addebitato in bolletta. Tutti gli altri dovranno pagare con BOLLETTINO POSTALE.

L’Agenzia delle Entrate, secondo la stessa legge, ha il compito di definire le modalità – e sottolineiamo modalità – con le quali gli italiani che non hanno la tv devono inviare l’autocertificazione per comunicare questa informazione. L’Agenzia delle Entrate però è andata ben oltre e si è sostituita al legislatore, imponendo a TUTTI I TITOLARI DI UNA UTENZA ELETTRICA DOMESTICA di pagare il canone Rai.

La questione va ben oltre la lotta all’evasione e le modalità, criticabili o meno, per portarla avanti. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri un aggiornamento (l’ennesimo) sul proprio sito in materia di canone Rai, pubblicando gli esempi su chi deve autocertificare cosa.

Tralasciando il fatto, comunque grave se lo scopo era fare informazione, che dai modelli scaricabili in pdf non si capisce assolutamente nulla, l’Agenzia fa il CONTRARIO di quello che prevede la legge. Chiariamo una cosa, il concetto di “utenza elettrica residente” riguarda esclusivamente i costi dell’energia elettrica, che sono inferiori se l’intestatario risiede in quella casa e sono superiori se si tratta di una seconda casa (“utenza non residente”). Quindi se non ho residenza in una abitazione, non avrò una utenza residenti ma una non residenti, nel senso che pagherò di piu’ la corrente elettrica. Non altro.

L’Agenzia delle Entrate invece, come se non bastasse la confusione già esistente sul tema, confonde ulteriormente i concetti e le idee dei contribuenti e chiede che per qualsiasi utenza domestica (contrapposta a utenza non domestica) venga pagato un canone.

L’Agenzia delle Entrate quindi, violando la legge di stabilità, fa pagare il canone in bolletta a tutte le utenze elettriche domestiche.

Questi gli esempi pubblicati sul sito:

Esempio 4

  • Famiglia composta da due coniugi
  • Due abitazioni A e B
  • I coniugi hanno la residenza anagrafica nell’abitazione A
  • Utenze elettriche:
    – abitazione A: utenza di tipo residenziale intestata al marito
    – abitazione B: utenza di tipo residenziale intestata alla moglie

Apparecchi televisivi presenti sia nella prima che nella seconda abitazione

D: E’ possibile presentare la dichiarazione sostitutiva ?
R: SI, la moglie può presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito del canone sull’utenza elettrica a lei intestata, compilando la sezione “Dichiarazione” contenuta nel Quadro B del modello e indicando il codice fiscale del marito quale intestatario dell’utenza su cui è dovuto il canone.
Resta da valutare la situazione dell’abitazione B per la quale c’è un’utenza elettrica di tipo residenziale ma dove non è residente alcun componente della famiglia

Non è possibile che una persona che NON ha residenza anagrafica in un luogo abbia un contratto residenziale. Se ciò accade per omessa comunicazione all’azienda che fornisce energia elettrica e quindi l’intestatario acquista la corrente elettrica ad un costo minore, appena l’azienda ne viene a conoscenza gli richiede gli arretrati. Quindi l’Agenzia delle Entrate in questo esempio chiede alla moglie di fare una autocertificazione per la casa B che la legge di stabilità non richiede.

Cosa vuol dire poi “resta da valutare la situazione dell’abitazione B”? Cosa resta da valutare e da parte di chi? Ci stanno dicendo che non sanno nemmeno loro cosa fare?

Altro esempio pubblicato sul sito:

Esempio 6

  • Famiglia composta da genitori e figli
  • Due abitazioni A e B
  • Genitori e figli hanno la residenza anagrafica nell’abitazione A mentre la B è data in affitto
  • Utenze elettriche:
    – abitazione A: utenza tipologia residenziale intestata al marito
    – abitazione B (l’immobile affittato): utenza tipologia residenziale intestata alla moglie

Apparecchi televisivi presenti in entrambi gli immobili

D: E’ possibile presentare la dichiarazione sostitutiva ?
R: SI, la moglie può presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito del canone sull’utenza elettrica a lei intestata, compilando la sezione “Dichiarazione” contenuta nel Quadro B del modello e indicando il codice fiscale del marito quale intestatario dell’utenza su cui è dovuto il canone.
Attenzione: non va indicato il codice fiscale dell’inquilino. Quest’ultimo dovrà comunque verificare se è tenuto al pagamento del canone (vedi gli esempi 11 e 12).

L’Agenzia delle entrate chiede al proprietario dell’immobile nel quale non ha la residenza di presentare l’autocertificazione, altrimenti anche in questo caso il canone sarà addebitato anche su quella bolletta.

Ancora:

Esempio 7

  • Famiglia composta da genitori e figli
  • Due abitazioni  A e B
  • La moglie e il marito hanno la residenza anagrafica nell’abitazione A e i figli hanno la residenza anagrafica nell’abitazione B
  • Utenze elettriche :
    – abitazione A: utenza tipologia residenziale intestata alla moglie
    – abitazione B: utenza tipologia residenziale intestata al marito

Apparecchi televisivi presenti sia nella prima che nella seconda abitazione

D: E’ possibile presentare la dichiarazione sostitutiva ?
R: SI, il marito che fa parte della famiglia anagrafica residente nell’abitazione A può presentare la dichiarazione sostitutiva compilando il quadro B per comunicare che il canone dovuto è addebitato sull’utenza elettrica di tipologia residenziale intestata alla moglie, di cui deve indicare il codice fiscale.
I figli che hanno la residenza anagrafica nell’abitazione B costituiscono un’autonoma famiglia anagrafica e sono tenuti al pagamento del canone mediante versamento con modello F24 entro il 31 ottobre 2016
.”

Secondo la legge di stabilità, in questo caso il canone andrebbe addebitato solo nella bolletta della moglie, invece l’Agenzia delle Entrate chiede ancora una volta una autocertificazione non prevista dalla legge di stabilità.

Morale della favola, se in famiglia siamo 4, tutti anagraficamente residenti nello stesso luogo, e quindi “famiglia anagrafica”, ma con utenze elettriche intestate in altri immobili, saremo tutti tenuti a presentare l’autodichiarazione, altrimenti pagheremo 4 canoni Rai: 400 euro illegittimamente addebitati in bolletta…

E’, purtroppo, come paventammo quando parlammo del timore (ormai certezza) che il governo volesse giocare all’asso pigliatutto: l’asso pigliatutto è l’Agenzia delle Entrate. Chiediamo quindi che il Ministero dell’economia intervenga con estrema urgenza per porre fine ad una illegalità che costerà alle famiglie italiane un canone per ogni utenza elettrica intestata.