Cassazione: illegittimi gli autovelox fiorentini. Il Comune di Firenze li disattivi e annulli le multe

La Corte di Cassazione si è finalmente pronunciata sull’autovelox fisso di Viale Etruria – a Firenze – e lo ha dichiarato illegittimo, con la sentenza n. 16622 del 20 giugno 2019. Si tratta di un provvedimento che risponde punto per punto alle contestazioni mosse dal Comune a difesa degli autovelox cittadini (e delle casse comunali) e che chiarisce una serie di principi che si applicano a tutti gli autovelox posti in centro città su strade che non hanno le caratteristiche di strade urbane di scorrimento (Viale Etruria, Viale Matteotti, Viale Gramsci, Viale Lavagnini), non nella sola Firenze, ma in tutte le città italiane.

Gli autovelox fissi autorizzati dal Prefetto

Prima di tutto, la Corte pone un opportuno freno ai poteri del Prefetto, ribadendo che può autorizzare l’installazione di autovelox fissi solo sulle strade che hanno tutte le caratteristiche di strade urbane di scorrimento. Qualsiasi altra interpretazione di fatto “abrogherebbe” la legge, potere che ovviamente il Prefetto non ha: il “decreto prefettizio […] deve essere adottato in presenza dei requisiti dettati dalla legge, non potendo il Prefetto fare riferimento, mediante un’iinterpretazione estensiva, a cirteri diversi da quelli previsti dal codice della strada“.

La presenza di intersezioni a raso

La Cassazione chiarisce inoltre che, affinchè si possa installare un autovelox fisso, tutte le intersezioni con la strada principale devono essere semaforizzate, e cioè “qualsiasi incrocio, confluenza o attraversamento tra due o più strade” quindi “non soltanto l’attraversamento (come, invece, rilevato dal Tribunale di Firenze nell’impugnata pronuncia), ma anche l’intersezione a “T” o ad “Y” e la semplice confluenza costituiscono ‘intersezioni‘”.

La presenza di banchina pavimentata

La Corte ribadisce, ancora, che la banchina pavimentata non è un elemento indispensabile delle strade urbane di scorrimento e deve essere sufficientemente larga, in modo da consentire ad un pedone, ad una bici o ad un auto in difficoltà di accostarsi e sostare in emergenza senza creare intralcio alla circolazione. La banchina “deve avere una larghezza tale da consentire l’assolvimento effettivo delle predette funzioni, tenuto conto che anche la strada urbana di scorrimento è caratterizzata da un intenso flusso stradale veicolare ininterrotto per lunghi tratti e per la quale si profila, quindi, la medesima necessità di garantire l’esistenza di fasce laterali in cui poter effettuare una sosta di emergenza o un transito pedonale. La banchina fa, dunque, parte della struttura della strada e la sua relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione assimilabili a quelle che valgono per la carreggiata, in quanto anch’essa, in assenza di specifica segnalazione contraria e benché non pavimentata, deve suscitare negli utenti – per la sua apparenza esteriore – un affidamento di consistenza e sicura transitabilità“.

Ne consegue che “una banchina di ridottissima larghezzacome quella insistente su “Viale Etruria” nel Comune di Firenze – non può considerarsi idonea a svolgere le riportate funzioni né, in generale, rispondente alle caratteristiche imposte dal codice della strada, ragion per cui la sua mancata conformazione a tali caratteristiche comporta l’insussistenza di un elemento essenziale per la qualificazione di una strada urbana come “strada di scorrimento“.

L’irrilevanza delle caratteristiche di un “tratto” di strada

La Corte chiarisce infine che, affinchè su una strada possa essere installata una postazione fissa di misurazione della velocità, non è sufficiente che un “singolo tratto” di quella strada possieda le caratteristiche di strada urbana di scorrimento: “è necessario che l’esistenza delle caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana come “a scorrimento veloce” deve interessare tutta la strada considerata nella sua interezza e non solo il singolo tratto di essa in prossimità del posizionamento dell’apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità. Pertanto […] occorre procedere alla valutazione delle caratteristiche strutturali complessive della strada lungo la quale il rilevamento sia stato autorizzato dal Prefetto, non già quelle di un uno o più tratti della stessa strada“.

La sentenza riguarda l’autovelox di Viale Etruria, ma i principi che detta – chiaramente – sono replicabili per tutti gli autovelox cittadini illegittimi, non solo a Firenze ma in tutte le città italiane.

Chiediamo quindi al Sindaco che ordini subito la disattivazione degli autovelox posizionati su Viale Lavagnini, Viale Matteotti, Viale Gramsci, e i due su Viale Etruria, che annulli in autotutela tutte le multe emesse e rinunci ai giudizi pendenti, nei quali negli anni si è strenuamente difeso, così costringendo i cittadini a sostenere spese legali sproporzionate rispetto all’importo della multa, oppure a pagare in silenzio.

Facciamo appello al Sindaco affinchè lui per primo – a quasi dieci anni dal primo ricorso al giudice di pace portato avanti da Aduc – ripristini la legalità. In gioco non ci sono solo gli – ingenti – importi che illegittimamente entrano nelle casse comunali dagli autovelox, ma – soprattutto la correttezza dell’azione dell’amministrazione nei confronti dei cittadini e l’affidamento di questi ultimi nelle istituzioni.