Furto in vagone letto: Trenitalia e la società che gestisce il servizio devono risarcire il danno

 

Trenitalia e la società esterna che gestisce il servizio di vagone letto sono entrambe responsabili per i furti avvenuti nelle carrozze letto per omessa vigilanza. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, che si è pronunciata nel caso di una signora che viaggiava su un treno notte, in una carrozza letto nella quale si era chiusa dall’interno, e che al suo risveglio non ha più trovato la propria borsa contenente dei gioielli. Quando al risveglio si è accorta del furto è andata a segnalarlo al controllore, che dormiva nel proprio scompartimento.
La viaggiatrice sporgeva inutilmente reclamo a Trenitalia e poi intentava una causa nei confronti di Trenitalia e della società che gestiva i vagoni letto, per chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa del furto.
Il Tribunale di Roma, in primo grado, ha dato torto alla signora. La Corte d’Appello, chiamata a pronunciarsi in secondo grado, ha ritenuto che non vi fosse responsabilità di Trenitalia (cui competeva il solo trasporto) e ha invece condannato la società’ che gestiva il servizio di pernottamento, applicando la disciplina civilistica dell’albergatore, che ne prevede la responsabilità per colpa (art. 1785 c.c.: “L’albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall’ultimo comma dell’art. 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari”).
Nella sentenza di secondo grado quindi la Corte ritiene che la colpa dell’accaduto sia al 40% del gestore del servizio e al 60% della viaggiatrice, che non avrebbe nascosto adeguatamente la borsa che conteneva i gioielli
La Cassazione di Cassazione, chiamata a pronunciarsi (sentenza n. 26887 del 19 dicembre 2014), nel confermare la condanna della società che gestiva il servizio di posto letto ha invece distinto la posizione di chi viaggia in uno scompartimento aperto al pubblico (di giorno o di notte) da chi invece acquista un servizio di posto letto. Quest’ultimo e’ equiparato ad una stanza d’albergo (art. 1786 c.c.) e dunque chi gestisce il servizio di posto letto, al pari dell’albergatore, ha l’onere di garantire i clienti contro i furti delle cose che egli porta nella propria camera, a maggior ragione se non offre un separato servizio di custodia valori.
Quanto a Trenitalia, è stata condannata solidalmente dalla Corte Suprema al risarcimento del danno subito dalla viaggiatrice poichè il contratto di trasporto in vettura letto è stipulato fra il viaggiatore e Trenitalia, ed il servizio di posto letto è un supplemento al biglietto ordinario, non già un servizio separatamente acquistato dal cliente. L’aver affidato il servizio ad una società esterna non esime quindi Trenitalia dalla propria responsabilità nei confronti dei contraenti per il comportamento (colposo) dei dipendenti dell’altra società.

(Già pubblicato in Aduc)