Decreto flussi bis: cos’è, cosa non è

E’ finalmente stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto flussi bis, pensato come provvedimento “d’urgenza” (!) per far fronte al gran numero di domande di nulla osta al lavoro presentate a marzo 2006. In barba all’urgenza, al diffuso fabbisogno di manodopera ed alla volonta’ di “non penalizzare il sistema produttivo nazionale”, il decreto flussi bis ha avuto una gestazione di diversi mesi, ed ancora oggi (a distanza di nove mesi dall’inizio della presentazione delle istanze) le domande esaminate e le procedure concluse sono pochissime in tutta Italia. Molti datori di lavoro, inoltre, trascorsi ormai nove mesi dalla presentazione della domanda -praticamente un parto- non si sono dimostrati “padri” pazienti (e come dargli torto del resto) e hanno rinunciato alla domanda perche’ costretti dai lunghi tempi burocratici ad assumere altro lavoratore.

Alle paradossali lentezze del carrozzone burocratico, si sono aggiunte le notizie contrastanti provenienti dai vari portavoce ministeriali riguardanti nuove improbabili sanatorie, che hanno confuso ancor piu’ le idee di lavoratori e stranieri, come risulta dalle lettere che ci sono giunte. A complicare ancora di piu’ questo quadro, la nuova procedura di rinnovo dei permessi di soggiorno tramite spedizione di un kit postale, che in tanti hanno scambiato per una sanatoria.

In questa confusione, proviamo a fare un po’ di chiarezza su cosa e’ il decreto flussi bis, e come funziona.

Cosa e’ il decreto flussi?
E’ un provvedimento del Presidente del consiglio dei ministri che, a cadenza almeno annuale, fissa il tetto numerico massimo di ingressi in Italia (le “quote”) da parte di cittadini extracomunitari per motivi di lavoro subordinato, autonomo, ed il numero di permessi di soggiorno per motivi di studio che possono essere convertiti in permessi per lavoro. L’ultimo decreto flussi, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 7 marzo 2006, prevedeva l’ingresso di 170.000 extracomunitari; le quote disponibili sono andate esaurite, come spesso e’ accaduto negli ultimi anni, in meno di un’ora.

Cosa e’ la richiesta di nulla osta?
E’ la domanda che il datore di lavoro italiano o straniero fa allo Sportello unico per l’immigrazione competente per territorio (presentando il “kit” alle poste), affinche’ consenta l’ingresso del lavoratore extracomunitario in Italia. La richiesta viene presa in considerazione solo se nella graduatoria stilata dallo Sportello unico rientra nel tetto numerico delle quote disponibili (che vengono poi suddivise per regioni e province).

Perche’ una domanda viene rigettata?
Queste le motivazioni piu’ frequenti:
– il datore di lavoro non ha i requisiti previsti dalla legge (soprattutto reddituali);
– il lavoratore e’ risultato gia’ espulso precedentemente;
– viene accertato che il lavoratore era irregolarmente presente in Italia al momento della presentazione della domanda.

Cosa e’ il decreto flussi bis?
E’ un provvedimento del Presidente del consiglio dei ministri, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 7 dicembre 2006, che aumenta di 350.000 unita’ il numero di cittadini extracomunitari che possono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro (o convertire il permesso per studio). Rientrano nel decreto flussi bis le domande di nulla osta gia’ presentate dai datori di lavoro dal 14 marzo al 21 luglio 2006. Di conseguenza, verranno accolte, qualora sussistano i requisiti di legge, le prime 520.000 domande presentate entro il 21 luglio 2006.

Cosa non e’ il decreto flussi bis?

Non e’ una sanatoria: attualmente non e’ possibile fare richiesta di regolarizzazione della posizione lavorativa di un dipendente extracomunitario, che equivarrebbe ad una denuncia della presenza di quest’ultimo sul territorio italiano (con conseguente espulsione). Solo chi ha gia’ presentato domanda fra il 14 marzo ed il 21 luglio 2006 potra’ attendere il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l’immigrazione, che il lavoratore dovra’ poi presentare all’ambasciata italiana del proprio Paese per l’ottenimento del visto di ingresso.

Non e’ un nuovo decreto flussi: qualsiasi domanda di nulla osta presentata dal 21 luglio in poi non verra’ presa in considerazione, poiche’ il decreto flussi bis pone espressamente questo limite.

La ricevuta delle poste non e’ il “cedolino”: la ricevuta di spedizione dell’assicurata non da’ alcun diritto, ne’ ad ottenere da parte della Questura competente un permesso di soggiorno, ne’ puo’ essere utilizzata come cedolino per tornare a casa. Al contrario, la mancata esibizione di un permesso di soggiorno in corso di validita’, in caso di controlli, puo’ comportare una espulsione.

Il nulla osta rilasciato al datore di lavoro non e’ il “cedolino”: Il nulla osta viene rilasciato al datore di lavoro sul presupposto che il lavoratore si trovi all’estero, o regolarmente in Italia. Chiunque venisse controllato alla frontiera, e trovato senza permesso di soggiorno valido o in rinnovo, sarebbe passibile di espulsione, e chiaramente il nulla osta verrebbe ritirato poiche’ e’ venuto a mancare uno dei presupposti per il suo rilascio.

La nuova procedura per il rilascio e il rinnovo del permesso

A confondere ancor di piu’ le idee a stranieri e datori di lavoro, e’ arrivata la nuova procedura per la richiesta di primo permesso e di rinnovo alle Poste. Dal 11 dicembre infatti, le due richieste andranno inoltrate alla Questura competente tramite le Poste, compilando un kit apposito. Ma attenzione: neanche questa e’ una sanatoria, ma solo una nuova modalita’ di inoltro delle istanze di rilascio del permesso e di rinnovo.

(Già pubblicato in Aduc)