Cosa fare dopo aver ottenuto il riconoscimento dello status di apolide


Ci siamo piu’ volte occupati del riconoscimento dello status di apolide,  evidenziando i problemi che l’assenza di norme specifiche sulle modalita’ e procedure per il riconoscimento hanno causato. Parimenti, non sono disciplinati in maniera organica gli adempimenti successivi al riconoscimento giudiziale o amministrativo dello status di apolide. In questo articolo cerchiamo di mettere un po’ di ordine e indicare l’iter burocratico da compiere dopo la pubblicazione della sentenza che riconosce lo status di apolide.

Cosa fare dopo aver ottenuto il riconoscimento dello status di apolide:

1) chiedere alla cancelleria del Tribunale il rilascio di piu’ copie autentiche della sentenza, da esibire/produrre a richiesta dell’amministrazione pubblica;

2) con una copia autentica della sentenza di dichiarazione/riconoscimento dello stato di apolide chiedere alla Questura – Ufficio immigrazione competente in base al luogo di dimora il rilascio del permesso di soggiorno, che avra’ durata quinquennale e consentira’:
– lo svolgimento di attivita’ lavorativa
– l’accesso allo studio
– l’accesso al pubblico impiego
– l’iscrizione al servizio sanitario;

3) L’apolide potra’/dovra’ richiedere l’iscrizione anagrafica, presentando il permesso di soggiorno e, in ottica prudenziale, copia del provvedimento che attesta/dichiara l’apolidia.
Cio’ per superare i problemi legati all’accertamento dell’identita’ – preliminare all’iscrizione anagrafica – che di norma avviene tramite il passaporto, o altro documento equipollente. L’impossibilita’ per l’apolide di esibire un passaporto in corso di validita’ e’ stata superata riconoscendo valore “identificativo” al permesso di soggiorno (Min. interno – risposta a quesito del 4.7.2006) – in ossequio all’art. 25 della Convezione di Ginevra del 1951 in base al quale lo Stato deve fornire assistenza amministrativa all’apolide, rilasciando i documenti normalmente rilasciati allo straniero dalle proprie autorita’ nazionali.

4) Ottenuti permesso di soggiorno e iscrizione anagrafica sara’ poi possibile chiedere la carta di identita’ (art. 27 Convenzione New York 1954), iscriversi al Servizio sanitario, chiedere il codice fiscale.

Titolo di soggiorno per l’apolide e otteimento della cittadinanza

Con il permesso di soggiorno l’apolide potra’ lavorare in Italia e viaggiare per motivi di turismo nello Spazio Schengen al pari di qualsiasi straniero regolarmente soggiornante, mentre per viaggiare all’estero in Paesi non Schengen dovra’ richiedere alla Questura competente per territorio il rilascio di un titolo di viaggio per apolidi (equipollente al passaporto) rilasciato ai sensi dell’art. 28 della Convenzione di New York del 1954 relativa allo status degli apolidi.

Trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia, l’apolide puo’ chiedere la cittadinanza italiana per naturalizzazione (il termine ordinario e’ 10 anni). La legge italiana in materia di cittadinanza attribuisce poi il diritto alla cittadinanza italiana a chi e’ nato in Italia da genitori apolidi. Si tratta di una ipotesi decisamente residuale, applicabile solo ai casi in cui nessuno dei genitori abbia una propria cittadinanza.

Espulsione dell’apolide

La possibilita’ di espulsione per un apolide e’ decisamente residuale. L’art. 31 della Convenzione di New York 1954 consente l’espulsione dell’apolide solo per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale. L’espulsione non potra’ essere eseguita immediatamente ma, fermo restando il vaglio giurisdizionale sull’espulsione stessa, dovra’ essere accordato all’apolide un lasso di tempo ragionevole per permettergli di cercare di farsi ammettere regolarmente in un altro paese.

Da ultimo, lo Stato deve garantire all’apolide assistenza amministrativa, che si concreta nel rilascio di quei certificati e documenti che lo Stato di provenienza avrebbe dovuto rilasciare al (ex)cittadino (art. 25 della Convenzione di New York del 1954). Tale certificazione sostitutiva fara’ fede fino a prova contraria.
Parimenti qualora per esercitare un diritto, un apolide necessitasse normalmente della cooperazione di autorità straniere alle quali egli non può ricorrere, la relativa autorita’ competente italiana dovra’ attivarsi direttamente e garantire la propria cooperazione.

(Gia’ pubblicato in Aduc)