La nuova procedura di negoziazione assistita obbligatoria


Il decreto legge n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014 – in vigore dal 9 febbraio 2015 – ha introdotto la negoziazione assistita obbligatoria prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere il pagamento – a qualsiasi titolo – di somme inferiori a 50.000 euro nonche’ per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per il risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti.

La parte quindi prima di iniziare una causa dovra’, a pena di improcedibilita’, tentare la negoziazione assistita rivolgendosi ad un avvocato.

Casi esclusi dalla negoziazione assistita obbligatoria

Data la regola generale, la legge prevede poi una serie di importanti eccezioni. La negoziazione assistita obbligatoria NON e’ infatti previstanei seguenti casi:
– nelle cause in cui la parte puo’ stare in giudizio personalmente, vale a dire innanzi al Giudice di Pace in tutte le cause di valore inferiore ai 1.100 euro;
– nelle cause che hanno ad oggetto diritti indisponibili, quale ad esempio il diritto agli alimenti, che scaturisce dai rapporti familiari;
– nelle cause in materia di lavoro;
– nei procedimenti per ingiunzione e nel giudizio di opposizione. Non sara’ quindi obbligatorio esperire il tentativo di negoziazione assistita prima di richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo ne’ prima di iniziare l’azione di opposizione a decreto ingiuntivo;
– nelle cause che hanno ad oggetto obbligazioni contrattuali che derivano da contratti conclusi fra consumatore e professionisti (ad esempio, responsabilita’ del produttore per danno da prodotto difettoso, richieste di restituzioni economiche derivanti dall’esercizio del diritto di recesso, richieste economiche derivanti da difetti di conformita’ del bene ecc.)
– nei procedimenti di CTU preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696 bis c.p.c.);
– nell’azione civile esercitata nel processo penale;
– nei procedimenti di opposizione o incidentali relativi all’esecuzione forzata;
– nei procedimenti in camera di consiglio.

Negoziazione assistita obbligatoria, cosa vuol dire

Prima di iniziare la causa, l’avvocato scrivera’ alla controparte, invitandola a stipulare una convenzione di negoziazione assistita obbligatoria. L’invito dovra’ essere firmato anche dalla parte – e la sua firma autenticata dal legale – e dovra’ specificare l’oggetto della controversia, avvertendo che la mancata risposta entro 30 giorni o il rifiuto potranno essere valutate dal giudice ai fini delle spese di giudizio.

A questo invito la controparte potra’ reagire in tre modi:
– comunicare il proprio rifiuto a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. In questo caso, ricevuta la risposta negativa la parte potra’ iniziare la causa;
non rispondere. La parte dovra’ attendere trenta giorni dalla ricezione dell’invito per poi procedere in giudizio;
– rispondere aderendo all’invito.

In quest’ultimo caso le due parti, con i propri avvocati stipuleranno in forma scritta una “convenzione di negoziazione assistita”, vale a dire un accordo con cui si impegnano entro un termine in essa stabilito a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere stragiudizialmente la controversia. Tale termine non deve essere inferiore a un mese, né superiore a tre mesi, prorogabile per altri 30 giorni su accordo tra le parti.
Se si raggiunge un accordo esso diventera’ titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e dovra’ essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’art. 480, 2° comma, c.p.c. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo entro il termine stabilito nella convenzione di negoziazione assistita la parte potra’ iniziare l’azione giudiziale.

Cosa succede se si inizia una causa senza aver invitato la controparte alla negoziazione assistita obbligatoria?
Il mancato invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita e’ causa di improcedibilita’ della domanda posta in giudizio. L’improcedibilita’ deve essere eccepita dalla controparte o rilevata d’ufficio dal giudice entro la prima udienza.
Quando, d’ufficio o su istanza della controparte convenuta in giudizio, il giudice verifica che la negoziazione non è stata esperita, assegna un termine di 15 giorni per la comunicazione dell’invito.
Nel caso invece il giudice rilevi che la negoziazione assistita e’ stata iniziata ma non conclusa, poiche’ non e’ ancora scaduto il termine individuato nella convenzione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine.

Rapporti con la mediazione obbligatoria
La negoziazione assistita non sostituisce la mediazione obbligatoria nelle materie elencate dall’articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010, che resta per le cause per le quali e’ gia’ prevista. Nel caso in cui la richiesta di pagamento sia connessa ad altra domanda per la quale e’ prevista la mediazione obbligatoria, ad esempio l’accertamento di un diritto e il pagamento di una somma di denaro in ragione di tale accertamento, occorrera’ seguire la sola procedura di mediazione obbligatoria.

Costi della procedura e primi commenti
Riteniamo che il solo invito alla negoziazione non comportera’ per le parti costi particolari, considerato che in linea di massima prima di iniziare una causa l’avvocato scrive alla controparte una lettera con la funzione di mettere in mora la controparte al fine di ottenere una risoluzione stragiudiziale o il pagamento spontaneo. L’invito ben potra’ essere contenuto (con i requisiti suelencati) in questa missiva, senza particolari costi aggiuntivi. Inoltre, nei casi in cui la negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all’avvocato non sono dovuti compensi quando la parte è nelle condizioni di potere accedere al patrocinio a spese dello Stato.

Laddove ci fosse poi la stipula di una convenzione e il raggiungimento di un accordo soddisfacente per entrambe le parti si risparmierebbero i costi del giudizio, sia in termini di spese vive (contributo unificato) che di proprie spese legali, che di esposizione alla condanna al pagamento delle spese legali altrui. Inoltre, si definirebbe subito una controversia i cui tempi giudiziali non sono mai preventivabili, anzi, sono tendenzialmente molto lunghi se si considera anche la possibilita’ dell’appello.

Ma non c’era certo bisogno del decreto legge sulla negoziazione assistita per “scoprire” che ottenere soddisfazione del proprio credito stragiudizialmente e’ preferibile ad avviare un giudizio civile. Cio’ che invece potrebbe produrre concreti vantaggi sarebbe l’effetto deterrente di una effettiva condanna alle spese della parte soccombente, che induca la controparte che intende resistere al giudizio a soli fini dilatori a negoziare per evitare conseguenze economiche penalizzanti.

Un simile effetto deterrente e’ contenuto nel decreto legge solo in termini possibilistici: si legge infatti all’art. 4 che la mancata adesione alla negoziazione assistita “puo’ essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio”.

“Puo’”, non “deve”.
Viene meno cosi’, a nostro avviso, il senso dell’introduzione delle negoziazione assistita, che diventa un inutile duplicato delle procedure gia’ esistenti, del tentativo di conciliazione davanti al giudice gia’ previsto dall’art. 185 del codice di procedura civile, della proposta di conciliazione del giudice gia’ previsto dall’art 185 bis del codice di procedura civile, della mediazione civile (re)introdotta con il d.lgs. 28/2010 e di tutti i vari strumenti di ADR, che non potranno funzionare appieno fintantoche’ alla soccombenza non saranno ricollegati reali effetti economici negativi, dalla condanna alle spese ai risarcimenti “punitivi”, introdotti con d.lgs. 69/09 (art. 96, ultimo comma: “in ogni caso il giudice puo’ altresi’ condannare la parte soccombente al pagamento a favore della controparte di una somma equitativamente determinata”). Anche in quest’ultimo caso, si noti, il giudice “puo’”.

(Già pubblicato in Aduc)